Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Puglia n. 1 del 4 gennaio 2011, recante «Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttivita' del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia», pubblicata sul B.U.R. n. 3 del 7 gennaio 2011, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 3 marzo 2011, con riguardo all'art. 9 comma 1, all'art. 10 comma 1 e all'art. 11 comma 1, all'art. 11, commi 2, 3, 4, e 5, all'art. 13. La legge della Regione Puglia n. 1 del 4 gennaio 2011, recante «Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttivita' del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia», pubblicata sul B.U.R. n. 3 del 7 gennaio 2011, e' illegittima con riguardo all'art. 9 comma 1, all'art. 10 comma 1 e 11 comma 1, all'art. 11, commi 2, 3, 4, e 5, all'art. 13 perche' prevede disposizioni in contrasto con l'art. 117, comma 2 e 3 della Costituzione. E' avviso dunque del Governo che, con la legge denunciata in epigrafe, la Regione Puglia - che si propone di realizzare l'adeguamento dell'ordinamento regionale prescritto dagli articoli 16 e 31 del d.lgs n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonche' di prevedere misure per ottenere risparmi di spesa e riduzione dei costi della politica e della pubblica amministrazione - abbia ecceduto dalla propria sfera di attribuzioni, emanando disposizioni che si pongono in contrasto con la normativa costituzionale posta dall'art. 117, comma 2 lett. l) e comma 3, come si confida di dimostrare di seguito con l'illustrazione dei seguenti Motivi 1) L'art. 9, primo comma della legge della Regione Puglia n. 1 del 4 gennaio 2011 viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione. La disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 9 stabilisce che il limite del 20% della spesa sostenuta dalla Regione per incarichi dl studio e consulenza, non trova applicazione per gli incarichi che gravano su risorse del bilancio vincolato, nonche' per gli incarichi istituzionali di consigliere del Presidente della Regione. La norma citata risulta in contrasto con l'articolo 6, comma 7 del decreto-legge n. 78/2010 (convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica»), nel quale sono stabilite le esclusioni dall'applicazione di detta normativa: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco». In particolare il generico richiamo al bilancio vincolato non consente dl comprendere l'entita' e la portata dell'intervento riduttivo. La norma in esame, pertanto, si pone in contrasto con la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni ed e' pertanto, lesiva dei principi stabiliti dall'articolo 117, comma 3 della Costituzione, che inquadra la materia del coordinamento della finanza pubblica fra quelle di legislazione concorrente. 2) L'art. 10, comma 1 e 11, comma 1 della legge della Regione Puglia n. 1 del 4 gennaio 2011 viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione. Parimenti censurabile per le motivazioni sopra elencate appare la disposizione di cui all'articolo 10, comma 1 (relativo a «Spese per convegni e sponsorizzazioni») in quanto viene stabilito che la disposizione che fissa analoga riduzione al 20 % delle spese sostenute nel 2009 per convegni e sponsorizzazioni disposizioni non si applica alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e rappresentanze, a valere sulle risorse del bilancio vincolato. Altre eccezioni censurabili sono quelle poste dalla norma del primo comma dell'art. 11 (relativo a «Spese per missioni e noleggio autovetture»). Infatti, dopo aver stabilito che: «A decorrere dal 1° gennaio 2011, non si possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un importo superiore al 50 per cento di quelle sostenute nel 2009.», si esclude «da tale limite di spesa le missioni a valere su risorse del bilancio vincolato, quelle effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi e di attivita' della protezione civile nonche' le missioni connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi internazionali, comunitari e interistituzionali. Il limite di spesa stabilito nel presente comma puo' essere superato in casi eccezionali. previa adozione di un motivato provvedimento della Giunta regionale ovvero dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.». Le norme in esame, pertanto, si pongono in contrasto con la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni e pertanto violano l'articolo 117, comma 3 della Costituzione, che inquadra la materia del coordinamento della finanza pubblica fra quelle di legislazione concorrente. 3) L'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5 della Legge della Regione Puglia n. 1 del 4 gennaio 2011 viola l'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione. Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5 stabiliscono che a decorrere dal 1° gennaio 2011 al personale in distacco in via continuativa presso le segreterie particolari del Presidente della Giunta, degli Assessori regionali, del Presidente, vice Presidenti e Consiglieri segretari del Consiglio regionale e dei Presidenti di commissioni consiliari permanenti, nonche' al personale distaccato presso i gruppi consiliari sia corrisposto un rimborso forfettario giornaliero, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio e per un massimo di 210 giorni in un anno, pari a 25 centesimi di euro a chilometro, assumendo a base di calcolo la distanza chilometrica tra il comune sede dell'ufficio di appartenenza a quello della sede di lavoro. Parimenti, e' riconosciuto, al citato personale, un rimborso forfettario giornaliero sostitutivo del buono pasto. Le disposizioni in esame si pongono in contrasto con le disposizioni recate dal Titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentanza sindacale di cui al d.lgs. n. 165/2001), in base al quale il trattamento economico fondamentale ed i criteri utilizzati per la sua erogazione devono essere definiti in sede di contrattazione integrativa. Peraltro, si fa presente che non esistono disposizioni contrattuali che consentano di attribuire al personale distaccato rimborsi forfettari del viaggio o del buono pasto. La norma, pertanto, si pone in contrasto con l'articolo 117, 2° comma, lettera l) della Costituzione, la quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile. 4) L'art. 13 della Legge della Regione Puglia n. 1 del 4 gennaio 2011 viola l'art. 117, comma 3 della Costituzione. L'ultimo periodo dell'articolo 13 della legge della Regione Puglia n. 1 del 4 gennaio 2011 esclude dall'applicazione dei limiti di spesa per l'assunzione di personale assunto con forme contrattuali flessibili, nonche' di collaborazioni coordinate e continuative, le spese per contratti flessibili e collaborazioni coordinate e continuative con oneri a valere sul bilancio vincolato, il cui generico richiamo non consente di quantificare l'entita' e la portata dell'intervento riduttivo. La disposizione contrasta con l'articolo 9, comma 28 della legge n. 122/2010 che non consente deroghe, e le cui disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai quali si adeguano le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Pertanto, tale norma si pone in contrasto con la normativa vigente in materia di contenimento della spesa e di vincoli alle assunzioni del personale di regioni ed enti locali ponendosi in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 117, 3° comma della Costituzione che inquadra la materia del coordinamento della finanza pubblica fra quelle di legislazione concorrente. Per i motivi sopra esposti, la legge oggetto del presente ricorso deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, con riferimento alle norme denunciate. Si richiede, inoltre, la sospensione dell'esecuzione della legge censurata, in quanto ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 35 della legge n. 87/1953, cosi' come modificato dall'articolo 9, comma 4, della legge n. 131/2003. Infatti, l'esecuzione delle norme impugnata e' suscettibile di determinare un danno immediato e irreparabile all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, nella fattispecie il danno incide in modo rilevante sulle finanze pubbliche.