Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato  presso  i  cui  uffici
domicilia in Roma, via dei Portoghesi  n.  12,  nei  confronti  della
Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale  pro
tempore,  per  la  dichiarazione  dell'illegittimita'  costituzionale
della legge della Regione Puglia n. 1 del  4  gennaio  2011,  recante
«Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttivita'
del lavoro pubblico  e  di  contenimento  dei  costi  degli  apparati
amministrativi nella Regione Puglia», pubblicata sul B.U.R. n. 3  del
7 gennaio 2011, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data  3
marzo 2011, con riguardo all'art. 9 comma 1, all'art. 10  comma  1  e
all'art. 11 comma 1, all'art. 11, commi 2, 3, 4, e 5, all'art. 13. 
    La legge della Regione Puglia n. 1 del 4  gennaio  2011,  recante
«Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttivita'
del lavoro pubblico  e  di  contenimento  dei  costi  degli  apparati
amministrativi nella Regione Puglia», pubblicata sul B.U.R. n. 3  del
7 gennaio 2011, e' illegittima  con  riguardo  all'art.  9  comma  1,
all'art. 10 comma 1 e 11 comma 1, all'art. 11, commi 2, 3,  4,  e  5,
all'art. 13 perche' prevede disposizioni in contrasto con l'art. 117,
comma 2 e 3 della Costituzione. 
    E' avviso dunque del Governo che,  con  la  legge  denunciata  in
epigrafe,  la  Regione  Puglia  -  che  si  propone   di   realizzare
l'adeguamento dell'ordinamento regionale prescritto dagli articoli 16
e 31 del  d.lgs  n.  150/2009  in  materia  di  ottimizzazione  della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, nonche' di prevedere misure  per  ottenere
risparmi di spesa e  riduzione  dei  costi  della  politica  e  della
pubblica amministrazione - abbia  ecceduto  dalla  propria  sfera  di
attribuzioni, emanando disposizioni che si pongono in  contrasto  con
la normativa costituzionale posta dall'art. 117, comma 2 lett.  l)  e
comma 3, come si confida di dimostrare di seguito con l'illustrazione
dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
1) L'art. 9, primo comma della legge della Regione Puglia n. 1 del  4
gennaio 2011 viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione. 
    La  disposizione  contenuta  nel  primo  comma  dell'articolo   9
stabilisce che il limite del 20% della spesa sostenuta dalla  Regione
per incarichi dl studio e consulenza, non trova applicazione per  gli
incarichi che gravano su risorse del bilancio vincolato, nonche'  per
gli incarichi  istituzionali  di  consigliere  del  Presidente  della
Regione. 
    La norma citata risulta in contrasto con l'articolo  6,  comma  7
del decreto-legge n. 78/2010 (convertito in legge 30 luglio 2010,  n.
122,  recante:  «Misure  urgenti  in   materia   di   stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica»), nel quale sono stabilite
le esclusioni dall'applicazione di detta normativa: «Le  disposizioni
di cui al presente comma non si applicano  alle  attivita'  sanitarie
connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco». 
    In particolare il generico richiamo  al  bilancio  vincolato  non
consente  dl  comprendere  l'entita'  e  la  portata  dell'intervento
riduttivo. 
    La norma in esame, pertanto, si pone in contrasto con la  vigente
disciplina in materia di contenimento  della  spesa  delle  pubbliche
amministrazioni  ed  e'  pertanto,  lesiva  dei  principi   stabiliti
dall'articolo 117,  comma  3  della  Costituzione,  che  inquadra  la
materia del  coordinamento  della  finanza  pubblica  fra  quelle  di
legislazione concorrente. 
2) L'art. 10, comma 1 e 11, comma 1 della legge della Regione  Puglia
n.  1  del  4  gennaio  2011  viola  l'art.  117,  comma   3,   della
Costituzione. 
    Parimenti censurabile per le motivazioni sopra elencate appare la
disposizione di cui all'articolo 10, comma 1 (relativo a  «Spese  per
convegni e  sponsorizzazioni»)  in  quanto  viene  stabilito  che  la
disposizione  che  fissa  analoga  riduzione  al  20  %  delle  spese
sostenute nel 2009 per convegni e sponsorizzazioni  disposizioni  non
si applica alle spese  per  relazioni  pubbliche,  convegni,  mostre,
pubblicita' e rappresentanze, a valere  sulle  risorse  del  bilancio
vincolato. 
    Altre eccezioni censurabili sono quelle  poste  dalla  norma  del
primo comma dell'art. 11 (relativo a «Spese per missioni  e  noleggio
autovetture»). Infatti, dopo aver stabilito che: «A decorrere dal  1°
gennaio 2011, non si possono effettuare  spese  per  missioni,  anche
all'estero, per un importo  superiore  al  50  per  cento  di  quelle
sostenute nel 2009.», si esclude «da tale limite di spesa le missioni
a valere su risorse del bilancio vincolato, quelle effettuate per  lo
svolgimento di compiti ispettivi  e  di  attivita'  della  protezione
civile nonche' le missioni connesse ad accordi internazionali  ovvero
indispensabili per assicurare la  partecipazione  a  riunioni  presso
organismi internazionali, comunitari e interistituzionali. Il  limite
di spesa stabilito nel presente comma puo' essere  superato  in  casi
eccezionali. previa  adozione  di  un  motivato  provvedimento  della
Giunta regionale ovvero  dell'ufficio  di  presidenza  del  Consiglio
regionale.». 
    Le norme in esame, pertanto,  si  pongono  in  contrasto  con  la
vigente disciplina in  materia  di  contenimento  della  spesa  delle
pubbliche amministrazioni e pertanto violano l'articolo 117, comma  3
della Costituzione, che inquadra la materia del  coordinamento  della
finanza pubblica fra quelle di legislazione concorrente. 
3) L'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5 della Legge della Regione Puglia n. 1
del 4 gennaio  2011  viola  l'art.  117,  comma  2,  lett.  l)  della
Costituzione. 
    Le disposizioni di cui  all'articolo  11,  commi  2,  3,  4  e  5
stabiliscono che a decorrere dal 1°  gennaio  2011  al  personale  in
distacco in via continuativa presso  le  segreterie  particolari  del
Presidente della Giunta, degli Assessori regionali,  del  Presidente,
vice Presidenti e Consiglieri segretari del Consiglio regionale e dei
Presidenti di commissioni consiliari permanenti, nonche' al personale
distaccato presso i gruppi consiliari  sia  corrisposto  un  rimborso
forfettario giornaliero, per ogni giornata di effettiva  presenza  in
servizio e per un massimo di  210  giorni  in  un  anno,  pari  a  25
centesimi di euro a  chilometro,  assumendo  a  base  di  calcolo  la
distanza chilometrica tra il comune sede dell'ufficio di appartenenza
a quello della sede di lavoro. Parimenti, e' riconosciuto, al  citato
personale, un rimborso forfettario giornaliero sostitutivo del  buono
pasto. 
    Le  disposizioni  in  esame  si  pongono  in  contrasto  con   le
disposizioni recate  dal  Titolo  III  (Contrattazione  collettiva  e
rappresentanza sindacale di cui al d.lgs. n. 165/2001),  in  base  al
quale il trattamento economico fondamentale ed i  criteri  utilizzati
per  la  sua  erogazione  devono   essere   definiti   in   sede   di
contrattazione integrativa. Peraltro, si fa presente che non esistono
disposizioni contrattuali che consentano di attribuire  al  personale
distaccato rimborsi forfettari del viaggio  o  del  buono  pasto.  La
norma, pertanto, si pone in contrasto con l'articolo 117,  2°  comma,
lettera l) della  Costituzione,  la  quale  riserva  alla  competenza
esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile. 
4) L'art. 13 della Legge della Regione Puglia n. 1 del 4 gennaio 2011
viola l'art. 117, comma 3 della Costituzione. 
    L'ultimo periodo  dell'articolo  13  della  legge  della  Regione
Puglia n. 1 del 4 gennaio 2011 esclude dall'applicazione  dei  limiti
di spesa per l'assunzione di personale assunto con forme contrattuali
flessibili, nonche' di collaborazioni coordinate e  continuative,  le
spese  per  contratti  flessibili  e  collaborazioni   coordinate   e
continuative con oneri  a  valere  sul  bilancio  vincolato,  il  cui
generico richiamo non consente di quantificare l'entita' e la portata
dell'intervento riduttivo. 
    La disposizione contrasta con l'articolo 9, comma 28 della  legge
n.  122/2010  che  non  consente  deroghe,  e  le  cui   disposizioni
costituiscono principi  generali  ai  fini  del  coordinamento  della
finanza pubblica, ai  quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale. 
    Pertanto, tale norma  si  pone  in  contrasto  con  la  normativa
vigente in materia di contenimento della  spesa  e  di  vincoli  alle
assunzioni del personale di  regioni  ed  enti  locali  ponendosi  in
contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 117, 3° comma  della
Costituzione che inquadra la materia del coordinamento della  finanza
pubblica fra quelle di legislazione concorrente. 
    Per i motivi sopra esposti, la legge oggetto del presente ricorso
deve  essere  dichiarata  costituzionalmente  illegittima  ai   sensi
dell'articolo 127 della  Costituzione,  con  riferimento  alle  norme
denunciate. 
    Si richiede, inoltre, la sospensione dell'esecuzione della  legge
censurata, in quanto ricorrono i presupposti  previsti  dall'articolo
35 della legge n. 87/1953, cosi'  come  modificato  dall'articolo  9,
comma 4, della legge n. 131/2003. Infatti, l'esecuzione  delle  norme
impugnata  e'  suscettibile  di  determinare  un  danno  immediato  e
irreparabile all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della
Repubblica, nella fattispecie il danno incide in modo rilevante sulle
finanze pubbliche.